Sito informativo dimostrativo in fase di sviluppo. Nessun servizio attivo. Contatti disponibili a breve.Prova la demo dell'app

Clausola statutaria di beneficio comune

Bozza, non in vigoreBozza n. 1 · 2 novembre 2026Redatto da CIVIX · da sottoporre a revisione legale e dell'istituto partner

Nota

Questa è una proposta di clausola da inserire nello statuto della società, ai sensi della legge 208/2015, art. 1, commi 376-384. Va adattata dal notaio e dal legale della società.

Testo proposto

Articolo 3. Oggetto sociale e finalità di beneficio comune

  1. La società, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
  1. In qualità di Società Benefit la società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:
    a) favorire l'accesso a servizi di pagamento semplici, comprensibili e accessibili, in particolare nei comuni privi di sportelli bancari;
    b) promuovere l'inclusione finanziaria e l'educazione finanziaria, anche in collaborazione con enti qualificati per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento;
    c) sostenere l'accesso a un'abitazione adeguata e la rigenerazione di immobili inutilizzati, destinando a progetti di interesse comune una quota delle proprie risorse economiche secondo un regolamento approvato dall'assemblea;
    d) garantire l'accessibilità dei propri servizi a persone di ogni età e capacità.
  1. La società bilancia l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei portatori di interesse.
  1. L'organo amministrativo nomina uno o più soggetti responsabili dell'impatto, con il compito di seguire il perseguimento delle finalità di beneficio comune.
  1. La società redige ogni anno una relazione sul perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet, valutata secondo uno standard di valutazione esterno.
  1. Ai sensi del comma 379, la società può introdurre nella denominazione le parole "Società Benefit" o la sigla "SB".