Nota
Questa è una proposta di clausola da inserire nello statuto della società, ai sensi della legge 208/2015, art. 1, commi 376-384. Va adattata dal notaio e dal legale della società.
Testo proposto
Articolo 3. Oggetto sociale e finalità di beneficio comune
- La società, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
- In qualità di Società Benefit la società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:
a) favorire l'accesso a servizi di pagamento semplici, comprensibili e accessibili, in particolare nei comuni privi di sportelli bancari;
b) promuovere l'inclusione finanziaria e l'educazione finanziaria, anche in collaborazione con enti qualificati per la prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento;
c) sostenere l'accesso a un'abitazione adeguata e la rigenerazione di immobili inutilizzati, destinando a progetti di interesse comune una quota delle proprie risorse economiche secondo un regolamento approvato dall'assemblea;
d) garantire l'accessibilità dei propri servizi a persone di ogni età e capacità.
- La società bilancia l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei portatori di interesse.
- L'organo amministrativo nomina uno o più soggetti responsabili dell'impatto, con il compito di seguire il perseguimento delle finalità di beneficio comune.
- La società redige ogni anno una relazione sul perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet, valutata secondo uno standard di valutazione esterno.
- Ai sensi del comma 379, la società può introdurre nella denominazione le parole "Società Benefit" o la sigla "SB".